Statuto e Fondatori

Statuto della

“Fondazione Mestre Domani ETS”

ART. 1 DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 Con il presenta atto viene costituita una Fondazione denominata “Fondazione Mestre Domani ETS".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Mestre Domani ETS”.

ART. 2 SEDE
2.1 La Fondazione ha sede in Mestre all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
2.2 Il Consiglio può fissare anche dei recapiti della Fondazione.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di dare un contributo alla crescita socioculturale di Mestre ed alla promozione della sua identità, perseguendo perciò finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 lettera “i” del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

3.2 La Fondazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed anche mediante la partecipazione ad attività promosse da altre associazioni, enti ed istituzioni, attribuire Premi della Fondazione, a persone o enti che abbiano onorato la città di Mestre con la propria attività, organizzare conferenze, convegni ed itinerari culturali dedicati anche ai giovani, indire premi letterari e di poesia, editare collane di libri da pubblicare in proprio o tramite editori terzi.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
4.1 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui alle normative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comunque ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- di Euro 30.000,00, incrementabile mediante conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o anche da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalla somma iniziale versata dai fondatori;

- dalle quote versate dagli sponsor;

- dalle quote annuali versate dai partecipanti;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o enti privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dal denaro e dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.
6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire a chicchessia né direttamente né indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 COMPONENTI DELLA FONDAZIONE
7.1 I componenti della Fondazione si dividono in:
- Conferenti il fondo di dotazione;

- Partecipanti.
7.2 I componenti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all’art. 15 del Codice del Terzo settore; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione o presso l’ufficio dalla stessa indicato, in orario prefissato, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo. Chi intende esaminare i libri sociali può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Chi, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il componente della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8 FONDATORI
8.1 Sono Fondatori.
- i conferenti il Fondo di Dotazione, composto da quote indivisibili, trasferibili mortis causa e cedibili previo assenso del Consiglio di Indirizzo;

- i partecipanti che abbiano aderito alla Fondazione, alla sua venuta ad esistenza, che saranno indicati dal Consiglio in apposito elenco.

ART. 9 PARTECIPANTI

9.1 Sono Partecipanti le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che versano la quota annuale di partecipazione determinata dal Consiglio, che determina una quota minima per i partecipanti che siano anche sponsor e sostenitori.

9.2 L’ammissione dei Partecipanti è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione va comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all’interessato il rigetto della domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione.

9.4 Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

9.5 La qualifica di Partecipante si perde per espulsione, deliberata dal Consiglio di Indirizzo per comportamenti in contrasto con le finalità e le attività della fondazione o per decadenza per mancato versamento della quota annuale.

ART. 10 DECADENZA E RECESSO

 10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro l’anno non abbiano versato la quota di partecipazione.

 10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

ART. 11 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE
11.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Indirizzo;
- l’Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo
- l’Organo di Controllo (Sindaco Unico) e, se nominato, il Revisore legale dei Conti. 11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto dai conferenti il Fondo di Dotazione o loro successori o aventi causa.

12.2 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:
- delibera sulla adesione di nuovi partecipanti e, ai sensi dell’art.9.5, sulla espulsione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva gli eventuali regolamenti relativi alla organizzazione, al funzionamento della Fondazione ed all’erogazione dei servizi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinando il numero di quelli di propria spettanza, di spettanza dell’assemblea dei partecipanti e di spettanza del Consiglio di Amministrazione uscente;

- nomina alla scadenza triennale il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone l’eventuale compenso, l’organo di controllo, anche monocratico; e, se previsto, il Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza “dell’assemblea”.

12.4 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
12.5 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

 12.6 Le riunioni, da tenersi anche con la presenza dei componenti in via telematica, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza, anche in via telematica, della maggioranza dei componenti.

 13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, anche in via telematica.

13.3 Spetta un voto per ciascun componente e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno dopo l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Indirizzo.

14.2 L’Assemblea di Partecipazione:
- nomina alla scadenza triennale i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
14.3 L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei a far ritenere che l'avvenuto ricevimento sia avvenuto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
14.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o, in via subordinata, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
14.6 Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

15.1 L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di componenti, determinato dal Consiglio di Indirizzo, che, ai sensi dell’art. 26 del Codice del Terzo settore, nomina il Presidente e determina anche quanti, oltre al Presidente, vanno nominati dallo stesso Consiglio di Indirizzo, quanti dalla Assemblea dei partecipanti e quanti, eventualmente, dal Consiglio di Amministrazione uscente in apposita seduta da tenersi immediatamente prima dell’insediamento del nuovo Consiglio.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

16.3 Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

16.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà per nomina da parte del Consiglio di indirizzo. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.6 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo;

- predispone eventuali regolamenti da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

 - delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico.

16.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario e può inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

16.8 Il Consiglio di amministrazione può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto e con i poteri di cui all’art. 18 dello Statuto.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione o con qualunque altro mezzo idonei all’informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche in collegamento telematico, della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti ivi compresi quelli collegati in via telematica.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Tutti gli incarichi sono gratuiti ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate solo se previamente autorizzate.

ART. 17 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO
17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18 COMITATO ESECUTIVO

18.1 Il Comitato esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere, dal segretario del Consiglio di Amministrazione e da altri due componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Comitato esecutivo ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione che va relazionato circa le attività poste in essere.

ART. 19 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

19.1 L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

19.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell’art.30 del Codice del Terzo settore.

19.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 21 CLAUSOLA DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FONDATORI

Mirko Andrighetti
Giovanni Battista Armellin
Enrica Bergamo
Elena Bernardello
Paola Bertolin
Alessandro Bon
Francesco Borga
Giorgio Borin
Annamaria Brusò
Riccardo Cabbia
Massimo Cannella
Mariano Carraroù
Mariastella Chinellato
Cristiano Costantini
Loredana D'Alessi
Gianna De Sordi
Maria Laura Faccini
Giovanni Faoro
Renata Franceschi
Andrea Gambron
ME Publisher
Piero Michieletto
Gianna Monterosso
Maria Luisa Muratore
Roberto Pea
Moira Prete
Maria Giovanna Piva
Scuderia Serenissima
Stefano Serena
Raffaele Speranzon
Roberto Stevanato
Bruno Tegon
Chiara Ticozzi
Emilia Ticozzi
Marco Ticozzi
Paolo Ticozzi
Ugo Ticozzi
Paola Tura
Ferdinando Trivellato
Università del Tempo Libero
Roberto Venerando
Giampaolo Zane
Matteo Zipponi